Comunicato del Dicastero per la Dottrina della Fede su Carlo Maria Viganò
In data 4 luglio 2024, il C o n g re s s o del Dicastero per la Dottrina della Fede si è riunito per concludere il Processo penale extragiudiziale ex can. 1720 CIC a carico di S.E.R. Mons. Carlo Maria Viganò, Arcivescovo titolare di Ulpiana, accusato del delitto riservato di scisma (cann. 751 e 1364 CIC; art. 2 SST). Sono note le sue affermazioni pubbliche dalle quali risulta il rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Sommo Pontefice, della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti e della legittimità e dell’autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II. All’esito del processo penale, S.E.R. Mons. Carlo Maria Viganò è stato riconosciuto colpevole del delitto riservato di scisma. Il Dicastero ha dichiarato la scomunica latae sententiae ex can. 1364 § 1 CIC. La rimozione della censura in questi casi è riservata alla Sede Apostolica. Questa decisione è stata comunicata a S.E.R. Mons. Viganò in data 5 luglio 2024. Com’è noto lo scorso 20 giugno era stato lo stesso Viganò a divulgare integralmente il decreto che lo convocava a Roma per rispondere delle accuse dandogli la possibilità fino al 28 giugno di nominare un avvocato difensore che lo rappresentasse o facendo pervenire una memoria difensiva. Non essendo avvenuto, gli è stato attribuito un difensore d’ufficio che ha svolto secondo le norme del diritto la difesa di Viganò. A più riprese, negli ultimi anni, il presule aveva dichiarato di non riconoscere la legittimità del Papa e dell’ultimo Concilio. Nella scomunica latae sententiae si incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto. Allo scomunicato è proibito di celebrare la Messa e gli altri sacramenti; di ricevere i sacramenti; di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico; di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni appena citate; di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici; di porre atti di governo. Il senso della scomunica è comunque quello di essere una pena medicinale che invita al ravvedimento, quindi si resta sempre in attesa di un ritorno della persona alla comunione.